LO STATUTO
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Art. 1 – Costituzione
E’ costituita in Roma una Fondazione di Ricerca in Urologia denominata “L.U.N.A. (Leading Urological No profit foundation Advanced research) – Onlus”. Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Il fine della Fondazione è la ricerca scientifica di base, clinica ed avanzata in Urologia. A tale scopo la Fondazione può:
- promuovere e condurre attività di studio e di ricerca in Urologia;
- sviluppare i rapporti con altri centri di cultura e con i competenti enti pubblici, italiani e stranieri al fine di promuovere l’attività della Fondazione;
- promuovere lo sviluppo di ogni iniziativa tesa all’acquisizione di fondi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;
- istituire borse di studio e premi per la ricerca urologica amministrare i beni di cui abbia la disponibilità.
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo della Fondazione;
- promuovere la pubblicazione e divulgazione di opere scientifiche e culturali in ambito urologico. Le attività sopra descritte potranno essere svolte sia in Italia che all’estero. E’ fatto inoltre divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come impone la lettera c) dell’art.10 del D.lgs n.460/97

Art. 3 – Sede
La Fondazione ha sede presso quella del Socio Fondatore Società Italiana di Urologia (S.I.U), attualmente in Roma Largo Rodolfo Lanciani n.01. La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza.

Art. 4 - Durata ed estinzione
La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Onlus operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - Soci Fondatori e Sostenitori
Tutti i Soci devono condividere le finalità della Fondazione. E’ Socio Fondatore la Società Italiana di Urologia (S.I.U). Possono divenire Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che corrispondano alla Fondazione contributi di particolare entità.

Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione a sua volta costituito dalla somma iniziale di Euro 52.000,00 conferita all’atto della costituzione dal Fondatore;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti per eredità, legato o donazioni, ivi comprese le partecipazioni in società esercenti attività d’impresa nonché dai frutti naturali e civili derivati dai beni ricevuti a tale titolo;
- da lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali, anche ai sensi e per gli effetti della legge 2 agosto 1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;
- dalle elargizioni o contributi conferiti o versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempreché i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall’articolo 2)
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d’amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio;
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone delle seguenti entrate: - proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente; - ogni eventuale contributo ed elargizione del fondatore o di terzi; - proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’art.2.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico
- l’Organo di Controllo Legale dei Conti
- il Direttore Generale

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati dal Socio Fondatore. I membri durano in carica per 4 (QUATTRO ) esercizi e sono rieleggibili una sola volta. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza inviare formale giustifica, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere quali dimissioni, revoca per incompatibilità o ineleggibilità, permanente impedimento o decesso, si dovrà provvedere, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo della Fondazione, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Sostituto viene nominato dal Presidente e dal legale rappresentante del Socio Fondatore, previa consultazione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e degli organi di riferimento del Socio Fondatore In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 10 - Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l’anno, ovvero quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un solo giorno. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Potranno partecipare altresì altri soggetti invitati dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente e/o ad altro membro del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio provvede a:
- deliberare le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- approvare i piani di lavoro della Fondazione;
- approvare, modificare, revocare i regolamenti della Fondazione;
- disporre l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza d’investimenti;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- deliberare l’accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi, nonché l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;
- deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art.12 - Il Presidente
La nomina del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta al Socio Fondatore, nella fattispecie al Comitato Esecutivo della SIU. Il Presidente, nonché i Consiglieri cui siano stati delegati poteri da parte del Consiglio e nei limiti dei poteri stessi, hanno la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Adotta, inoltre, i provvedimenti d'urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne svolge le funzioni il Vice Presidente. In caso di dimissioni o di impossibilità di qualsivoglia natura ad espletare il mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Art. 13 - Il Segretario
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario della Fondazione nella persona del suo Membro più giovane per età anagrafica. Al Segretario spettano compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione. Il Segretario organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e, partecipando a queste, registra la presenza dei membri, collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, redige e conserva i verbali e i rapporti prescritti dal Presidente. Per il disbrigo del lavoro di Segreteria e per le attività organizzative più complesse si può avvalere anche dell'opera di persone estranee all'Associazione, i cui compiti e le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Tesoriere
Il Socio fondatore nomina il Tesoriere al quale spettano i compiti della gestione finanziaria della Fondazione provvedendo ad:a) introitare tutte le somme derivanti alla Fondazione in ragione della sua attività; b)eseguire i pagamenti su mandato del Presidente ; d) proporre unitamente al Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, la bozza di bilancio e della relazione finanziaria annuale sull'attività; e) tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione. L’incarico dura quattro (4) anni, ed è rinnovabile. Il Tesoriere svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 15 - Il Comitato Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e, deliberando a maggioranza assoluta, procede all’istituzione di un Comitato Scientifico, anche di carattere internazionale che possa coadiuvare il Consiglio stesso per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri italiani e/o stranieri designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per non più di una volta. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato dal Presidente della Fondazione previa consultazione del legale rappresentante del Socio Fondatore (vedi art. 5) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimere il parere sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati individualmente o separatamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può discostarsi dai parere forniti motivando, a maggioranza, tale scelta.

Art. 16 – Organo di Controllo Legale dei Conti

Il Controllo Legale dei Conti può essere svolto alternativamente dal Collegio Sindacale ovvero da un Revisore Unico. Spetta al Comitato Esecutivo del Socio Fondatore scegliere se far esercitare la funzione di Controllo ad un unico soggetto ovvero ad un Collegio. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Socio Fondatore che provvede, altresì, a designare il Presidente. I Sindaci ovvero il Revisore Unico restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Tutti i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore Unico devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale ovvero il Revisore Unico vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Compete all’Organo di Controllo Legale dei Conti il controllo della corretta gestione delle risorse finanziarie della Fondazione della regolare tenuta della contabilità.

Art. 17 – Il Direttore Generale
1) Il Direttore Generale è nominato dal Socio fondatore.
2) Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso. In particolare il Direttore Generale si occupa:
a) della gestione organizzativa, amministrativa e scientifica della Fondazione;
b) della gestione contabile e patrimoniale e della redazione del bilancio di esercizio di concerto con il Tesoriere;
3) Assiste ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e, ove necessario, relaziona il Consiglio sull’Ordine del Giorno.
4) Presenta al Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull’attività svolta e su proposte di programmi futuri.
5) Ha la direzione esecutiva nonché il ruolo di coordinatore e supervisore di tutte le aree operative scientifiche della Fondazione.

Art. 18 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, tranne quella corrisposta al Direttore Generale. Le spese relative all’attività di carica saranno rimborsate.

Art. 19 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell’organizzazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 20 - Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti, e con l’approvazione del Socio Fondatore.

Art. 21 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.